amici dei popoli
Chi Siamo > Statuto



Amici dei Popoli è su
 










I Corsi Vps 2012 - 2013




Progetto 2012 "Non si finisce mai di imparare"




AdP aderisce alla campagna per i diritti di cittadinanza "L'Italia sono anch'io"!



Un caffè corretto per Amici dei Popoli

Campagna RID



Programma culturale 2013 GASBosco



Accordi di Partenariato UE-ACP e Obiettivi del Millennio




20/05/2013
La sede operativa dell'ONG di Bologna si è temporaneamente trasferita da via Bartolomeo Maria Dal Monte 14 a via Lombardia 36, sempre a Bologna, fino a data da destinarsi.
Il numero di telefono rimane 051 460381, il fax 051 451928.

20/05/2013
Comunichiamo che, a causa dell'altissimo numero di candidature per lo SVE pervenute, i tempi di pre-selezione delle domande si sono allungati. Ciascun candidato riceverà una comunicazione sull'esito della sua domanda, anche in caso di esito negativo. Contando di riuscire a terminare questa fase entro giugno, ci scusiamo per il ritardo.

26/03/2013

Il progetto "Cittadinanza Interculturale" intende proseguire nella collaborazione tra scuola ed enti locali per l'inserimento o l'integrazione attiva dei minori stranieri nella realtà ospitante.


Statuto

STRUTTURA
1. l'Organismo Non Governativo (O.N.G.) AMICI DEI POPOLI è un'associazione senza scopo di lucro che si propone di cooperare allo sviluppo dei Paesi emergenti mediante:
a) lo studio e la realizzazìone di progetti di cooperazione nei settori della sanìtà, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell'educazione e della promozione giovanile, in appoggio ed in collaborazione con le missioni e le autorità locali;
b) la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontaríato;
c) la preparazione e l'invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti di sviluppo;
d) l'attuazione di ínizìative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l'appoggio ai volontari,
e) l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani.

L'ONG AMICI DEI POPOLI è formata da gruppi e da singole persone che accettano lo Statuto e si riconoscono nei Principi fondamentali, impegnandosi ad attuarli.

E' socio chi, sottoscritta l'adesione all'ONG, partecipa e collabora alle attività ed ai progetti da esso promossi. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

L'ONG AMICI DEI POPOLI ha sede legale a Treviglio, via Zanovello 1, e sedi di gruppo ovunque queste vengano costituite.

2. Per costituire sede di gruppo sono necessari i seguenti requisiti: a) raccogliere ed inviare al Consiglio Direttivo le adesioni all'ONG sottoscritte dai soci, con indirizzo, recapito telefonico, incarico all'intemo del gruppo; b) nominare un Coordinatore ed un Amministratore finanziario, secondo quanto è stabilito all'art. 25; c) presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione ed il proprio bilancio (art. 19/b). E' riservata aii'Assemblea Generale la ratifica della costituzìone di nuovi gruppi e dell'ammissione dì nuovi soci, ai sensi dell'art. 5.

ORGANI
3. Sono organi dell'ONG AMICI DEI POPOLI: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presìdente e il Vice Presidente, l'amministratore Fìnanziario, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale e il Vice Segretario.

ASSEMBLEA GENERALE
4. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; ove anche il Vìce Presidente sia assente, da un membro dell'Assemblea da essa designato. Le deliberazionì assemblearì devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario da lui designato a redigerlo.

5. l'Assemblea Generale in SEDE ORDINARIA delibera:
a) sul programma e sull'attìvìtà dell'ONG,
b) sul bilancio consuntivo,
c) sui progetti presentati dal Consiglio Dìrettivo,
d) sulla composizione dei Consiglio,
e) sulla nomina del Segretario Generale, del Vìce Segretario, deli Presidente, deli Vice Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Amrninistratore Finanziario, del Coordinatore dei progetti, dei Responsabili dei settori di attività, del Consulente giuridico, dell'Assistente spirituale,
f) sull'ammissione di nuovi gruppi e di nuovi soci, g) sulla decadenza dei soci per recesso (inviato per iscritto).

L'Assemblea Generale ORDINARIA è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilancio e la presentazione dei progetti. Essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità; su richiesta di un gruppo (con almeno venti firme) o su richiesta dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene a mezzo lettera, contenente l'ordine dei giorno, la documentazione necessaria, il giorno e l'ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

6. L'Assemblea Generale in SEDE STRAORDINARIA delibera:
a) sulla modifica dello Statuto e dei Principi fondamentali,
b) sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione dell'ONG,
c) sull'adesione dell'ONG come tale ad Enti, Organismi, Associazioni, locali, nazionali, internazionali,
d) sulla decadenza dei soci per esclusione,
e) sulla sfiducia all'attività dei Consiglio.


7. a) All'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, ciascun socio interviene con diritto di voto. Tale voto può essere espresso anche a mezzo di un rappresentante, fornito di delega scritta rilasciata dal rappresentato; nessuno può rappresentare più di due soci oltre se stesso;

b) L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima Convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci; in seconda Convocazione qualunque sia il loro numero.

c) le deliberazioni in sede ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

d) le deliberazione in sede straordinaria sono prese a maggioranza dì due terzi dei votanti.

8. L'Assemblea Generale STRAORDINARIA è convocata dal Presidente. Essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, o su richiesta di un gruppo con almeno venti firme). la convocazione avviene a mezzo lettera, spedita almeno un mese prima e contenente l'ordine dei giorno, la documentazione riguardante le questioni da discutere, il giorno e ora sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima.

CONSIGLIO DIRETTIVO
9. Fanno parte del Consiglio Direttivo: 1) il Presidente ed il Vice Presidente (art. 14), 2) il Segretario Generale ed il Vice Segretario (art. 17), 3) un rappresentante di ogni gruppo (che è il Coordinatore lei gruppo stesso o un suo delegato - art. 25), 4) il Responsabile di ciascun settore di attività (art. 13), 5) l'amministratore Finanziario dell'ONG (art. 15), 6) l'assistente spirituale dell'ONG (art. 27), 7) il Coordinatore dei progetti (art. 11). I membri dei Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale. le deliberazioni sono valide con la presenza dei due terzi dei Consiglieri e vengono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto dei Segretario Generale. le deliberazioni dei Consiglio devono constare da verbale Sottoscritto dal Segretario Generale e dal Consigliere che lo ha redatto. Il Consiglio può convocare alle sue sedute i Revisori dei Conti, il Consulente giuridico, soci e/o esperti esterni per chiarimenti, consigli e consulenze sui progetti, sulle questioni legati e finanziarie, su altri problemi di cui si deve discutere, senza diritto di voto.

11. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile dei controllo dell'esecuzione dei progetti promossi lai gruppi. Questo controllo è affidato al Coordinatore dei gruppo promotore dei progetto o ad un Scaricato nominato dal Consiglio: egli ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo stesso e all'Assemblea Generale.

La presentazione dei progetti ad Enti ed Organismi nazionali ed internazionali è effettuata dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore dei progetti esamina e studia i progetti e ne cura la stesura e la Presentazione. Se si riscontrano scorrettezza o irregolarità gravi nell'esecuzione dì un progetto, il Consiglio può avocare a sé il progetto stesso e affidarne la realizzazione ad altri. Quest'ultima decisione è presa a maggioranza di due terzi.

12. Per le spese di gestione delle sue attività, il Consiglio dispone di un fondo comune, che è Costituito da un contributo annuo versato da ogni gruppo, concordato nell'Assemblea Generale di discussione del bilancio.

13. Il Consiglio presenta il bilancio consuntivo all'Assemblea Generale. Esso è tenuto a presentare a tutti i soci, al termine dell'anno, un rapporto sull'attività svolta dall'ONG.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
14. L'ONG è presieduta da un Presidente: egli dirige e coordina i lavori dell'Assemblea Generale, ha compìto di perseguire l'unità dell'ONG e il rispetto delle finalità statutarie. Egli è assistito da un Vice Presidente. Entrambi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia o di impossibilità, il Vice Presidente sostituisce il Presidente fino al termine del mandato.

AMMINISTRATORE FINANZIARIO E REVISORI DEI CONTI
15. L'Amministratore Finanziario dell'ONG ha la gestione ed il potere di firma sui conti e sui depositi, bancari e postali, in nome e per conto dell'ONG ed è autorizzato a compiere le operazioni finanziarie necessarie alla gestione e all'amministrazione dell'ONG.

L'Amministratore Finanziario è responsabile della stesura dei bilancio consuntivo annuale dell'ONG e deve presentarlo al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

16. I Revisori dei Conti sono tre, possibilmente di gruppi diversi, e vigilano sulla gestione economica e finanziaria, controllano e controfirmano i libri di cassa e i bilanci dell'ONG. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

SEGRETARIO GENERALE E VICE SEGRETARIO
17. Il Segretario Generale coordina i lavori dei Consiglio e ne dirige le sedute, tiene i collegamenti tra i gruppi e tra le Commissioni di settore, cura i rapporti con Autorità, Enti, Organismi a nome dell'ONG. Il Vice Segretario collabora con il Segretario Generale e lo sostituisce in caso di necessità e/o di rinuncia. l'amministratore Finanziario in quest'ultimo caso diviene Vice Segretario. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ONG
18. Il Presidente, l'Amministratore Finanziario, il Segretario Generale, disgiuntamente fra loro, rappresentano legalmente l'ONG in giudizio e nei confronti dei terzi.

PATRIMONIO
19. a) Il patrimonio dell'ONG è costituito dai contributi dei soci, dalle entrate dei gruppi, dalle offerte, dai finanziamento dei progetti da parte di Enti e Organismi pubblici e privati, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altro bene che dovesse pervenire all'ONG. b) Ogni gruppo ha l'amministrazione autonoma dei patrimonio di cui dispone ed è responsabile di tale amministrazione di fronte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale. Ogni gruppo è tenuto a presentare il proprio bilancio all'Amministratore Finanziario dell'ONG entro il 28 febbraio di ogni anno. c) Le "donazioni globali", i lasciti ed altre donazioni che vengono fatte all'ONG "Amici dei Popoli" sono gestite dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce discrezionalmente la ripartizione tra i gruppi, tenendo conto delle necessità e dei progetti in corso di realizzazione.

19 bis. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ espressamente vietata la distribuzione, in qualsiasi modo, anche indiretto, di utili, proventi e/o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante l’intera vita dell’associazione.

PROGETTI
20. I progetti vengono studiati ed elaborati dai gruppi promotori, in stretto collegamento con le Commissioni di settore, di cui all'art. 23, e con il Coordinatore dei progetti, di cui all'art. 11.

Per la realizzazione dei progetti: 1) ciascun gruppo può finanziare e realizzare i progetti di cui si fa promotore e si assume l'impegno; 2) due o più gruppi possono collaborare insieme per il finanziamento e la realizzazione dei progetti; 3) un gruppo può richiedere agli altri un aiuto finanziario per la realizzazione dei progetti che promuove.

21. Ogni gruppo è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo i progetti di cui si fa promotore, che utilizzano il nome AMICI DEI POPOLI nei rapporti con Enti, Organismi, Autorità in Italia o all'estero, fornendo in tale occasione il piano di copertura finanziaria.

Nel caso di progetti che devono essere presentati ad Enti od Organismi per il co-finanziamento, il Consiglio Direttivo ne determina la compatibilità con le norme di tali Enti od Organismi e stabilisce le precedenze.

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea Generale i progetti.

22. l progetti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, la quale può respingerli, con decisone motivata, qualora ravvisi difformità rilevanti tra i progetti stessi e i principi fondamentali che ispirano l'azione dell'ONG.

SETTORI DI ATTIVITA'
23. Per i seguenti settori di attività dell'ONG: settore educazione e promozione giovanile, settore sanitario, settore costruzioni e lavori, settore agricolo, settore formazione ed educazione al volontariato, sono create delle Commissioni di settore, di cui fanno parte tutti i soci che sono interessati. Ciascuna Commissione è coordinata da un Responsabile, eletto dall'Assemblea Generale, il quale fa parte dei Consiglio Direttivo. le Commissioni di settore hanno le seguenti unzioni: a) scambio di informazioni sui progetti in fase di studio preliminare; b) collaborazione con i gruppi nello studio e nell'elaborazione dei progetti; c) coordinamento tra progetti dello stesso tipo.

24. La creazione di nuovi settori di attività dell'ONG, o la modifica di quelli esistenti, sono deliberate dall'Assemblea Generale ordinaria.

ATTIVITA' E STRUTTURA INTERNA DEI GRUPPI
25. I singoli gruppi, nello svolgimento delle proprie attività, agiscono in autonomia amministrativa ed organizzativa, con tutte le conseguenti responsabilità e nei limiti previsti dall'art. 19b) e dall'art. 21. All'interno di ogni gruppo l'Assemblea dei soci è organo sovrano.

Ogni gruppo nomina un Coordinatore, un Amministratore Finanziario e un Responsabile per ogni settore di attività in cui è impegnato.

Il Coordinatore e/o l'amministratore Finanziario dei gruppo hanno la gestione e il potere di firma sui conti correnti e sui depositi, bancari e postali, in nome e per conto dei gruppo stesso, e sono autorizzati a compiere le operazioni finanziarie necessarie all'amministrazione dei patrimonio che il gruppo gestisce a norma dell'art. 19b).

26. Ogni gruppo, se lo ritiene opportuno, incarica dei responsabili per le altre attività dei gruppo stesso, quali. le spedizioni, i campi di lavoro, i viaggi, le mostre di artigianato, le iniziative culturali, il giornale dell'ONG, ecc.

27. Ogni gruppo sceglie un Assistente spirituale e l'Assemblea Generale nomina l'Assistente Spirituale dell'ONG AMICI DEI POPOLI.

CARICHE
28. Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito. Le spese sostenute dai soci per le attività dei gruppi sono rimborsabili da parte dei gruppi stessi; le spese sostenute per attività dell'ONG sono poste a carico dei fondo comune (art. 12).

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
29. In caso di scioglimento di un gruppo, il patrimonio da esso gestito è devoluto all'ONG nel suo complesso, secondo quanto è previsto nell'art. 19c.

In caso di scioglimento e di messa in liquidazione dell'ONG, il patrimonio è devoluto ad un'associazione o ad un Ente che persegue finalità simili, su delibera dell'Assemblea (art. 6).

CLAUSOLA FINALE
30. Per quanto non previsto nel presente Statuto saranno applicate le disposizioni dei Codice Civile.